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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.114. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/03/2014  [ apri ]
1.114.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis: L'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 59. – 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.
  2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata.
  3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista».

  15-ter: 6. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:
  «Art. 59-bis. – 1. L'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
  3. Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
  4. Le preferenze per candidati compresi in liste di altre circoscrizioni sono inefficaci.
  5. Sono altresì inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
  6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una preferenza per un candidato compreso in una lista, si intende che abbia votato la medesima lista alla quale appartiene il preferito.
  7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.
  8. Le preferenze espresse in eccedenza alla prima sono nulle. Rimane valida la prima».

  15-quater. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, all'articolo 62 è premesso il seguente:
  «Art. 61-bis. – 1. L'indicazione della preferenza può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito; tale preferenza è efficace purché sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato.
  2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza mediante numero nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo».

  15-quinquies: L'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
  2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
  3. E vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
  4. E vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
  5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.
  6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voto di preferenza, delle schede non contenenti alcun voto di preferenza, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
  7. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

  15-sexies. All'articolo 71, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)».

  10. All'articolo 76, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e preferenze. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui al presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 16, numero 10, dopo le parole: di ciascuna circoscrizione, inserire le seguenti: tenendo conto che il primo seggio assegnato alla lista è destinato al primo candidato in ordine di lista nel collegio plurinominale e i successivi seggi assegnati, in base al maggior numero di preferenze ottenute dai singoli candidati di lista.