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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.101. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/03/2014  [ apri ]
1.101.

  Al comma 13, sopprimere la lettera a);

  Conseguentemente:
    al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto all'altro, su un'unica colonna. Sul lato sinistro di ogni singolo contrassegno di lista è tracciato un rettangolo vuoto, in cui sono presenti due righe, poste l'una sotto all'altra, sulle quali l'elettore ha facoltà di esprimere fino a un massimo di due preferenze di genere diverso, ai sensi degli articoli 58 e 59 del presente testo unico.».
    dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Art. 58.
(Modalità di espressione del voto di lista e della preferenza).

  1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
  2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul rettangolo contenente la lista che ha prescelto. Con la stessa matita può indicare i voti di preferenza di genere con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 59. Sono vietati altri segni e indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità di libera espressione del voto di cui al presente comma.
  3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.
  4. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.
  5. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.»;
   b) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:
«Art. 59.
(Cause di validità e nullità del voto).

  1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
  2. L'elettore può manifestare un massimo di due preferenze, esclusivamente per candidati della lista da lui votata, purché siano di genere differente.
  3. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo al candidato capolista della lista da lui prescelta.
  4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
  5. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita copiativa, nell'apposito spazio tracciato di fianco al contrassegno della lista votata, sulle righe appositamente create, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, purché siano di generi differenti, compresi nella lista medesima. In caso d'identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data di nascita.
  6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare le proprie preferenze, può scrivere solo uno dei due cognomi. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
  7. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci. Sono, altresì, inefficaci le preferenze, per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
  8. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia espresso, ai sensi del comma 5 del presente articolo, le preferenze per candidati presenti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
  9. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto le sue preferenze per candidati appartenenti ad una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista in cui sono presenti i candidati indicati.
  10. Le preferenze espresse oltre le due preferenze di genere di cui al comma 2 del presente articolo sono nulle. Resta valido il voto assegnato alla lista di cui al comma 1.
  11. Qualora siano state espresse due preferenze dello stesso genere, sono considerate nulle le preferenze, mentre è salvo il voto di lista, ai sensi del comma 1»;
    15-ter. All'articolo 77, comma 1, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista.»;

   dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 84, comma 1, le parole: «i candidati compresi nell'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».