Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: La Conferenza permanente Stato regioni comunica entro e non oltre 20 giorni dall'approvazione della presente legge, la ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali che ogni singola regione ha provveduto a proporre in accordo con gli enti locali territoriali, al Ministero dell'interno che entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione provvede con proprio regolamento a redigere la definitiva ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali del territorio nazionale.
Conseguentemente:
sopprimere le Tabelle A e B;
al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: tabella A allegata al presente testo unico con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 2
al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole le parole: tabella B con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 2.