All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 6, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: a tal fine, alla cifra elettorale nazionale delle coalizioni sottrae la cifra elettorale della lista o delle liste collegate che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi.