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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.514.1. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/03/2014  [ apri ]
0.1.514.1.

  All'emendamento 1. 514, parte consequenziale, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 1, dopo il numero 6 sono aggiunti i seguenti:
  6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:
   a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni ci cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alla lista dei candidati i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
   b) nel caso in cui procedendo ai sensi della lettera a) non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
  6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:
   a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni ci cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alla lista dei candidati i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
   b) nel caso in cui procedendo ai sensi della lettera a) non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

em. 1.514.