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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.98. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/01/2014  [ apri ]
1.98.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:
   «1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.
   2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di tre candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale».