Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nella prima posizione dei candidati, nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento, con arrotondamento aritmetico.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento, con arrotondamento aritmetico.