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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.62. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/01/2014  [ apri ]
1.62.

  Al comma 4, sostituire le parole: e il cognome e nome dei relativi candidati con le seguenti: ed ha facoltà di attribuire una preferenza per uno dei candidati compresi nella lista votata.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
  Art. 14-bis. L'articolo 59 decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dal seguente:
  Art. 59. – 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.
  2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata.
  3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista”.
  Art. 14-ter. dopo l'articolo 59, è inserito il seguente:
  Art. 59-bis.1. L'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.