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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.460. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/01/2014  [ apri ]
1.460.

  Al comma 16, lettera a), dopo il numero 9) aggiungere il seguente:
   9.1) per la coalizione di liste che ha diritto al premio di maggioranza ai sensi del numero 5) una quota riservata del medesimo premio viene assegnata in favore delle liste collegate che non abbiano conseguito la quota di consensi di cui all'articolo 81, comma 1, numero 3, lettera a) o ai sensi del comma 3, numero 1); tale quota ammonta ad una percentuale pari alla percentuale di voti conseguita dal complesso delle medesime liste a livello nazionale calcolata sulla differenza fra il numero totale dei seggi da assegnare in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza e quella conseguita dalle liste ammesse ai sensi del numero 6) senza l'attribuzione del premio medesimo. La quota riservata di seggi viene assegnata alle liste che non abbiano conseguito la quota di consensi di cui all'articolo 81, comma 1, numero 3, lettera a) dividendo la cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse per numeri interi successivi sino al totale dei seggi riservati in palio, disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente e attribuendoli nell'ordine alle liste con i quozienti più alti; il seggio è attribuito alla lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. La parte restante dei seggi è distribuita fra le liste ammesse ai sensi del numero 6) secondo le modalità di cui al numero 9).

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:
   9-bis) per la coalizione di liste che ha diritto al premio di maggioranza ai sensi del numero 5) una quota riservata del medesimo premio viene assegnata in favore delle liste collegate che non abbiano conseguito la quota di consensi di cui all'articolo 81, comma 1, numero 3, lettera a) o ai sensi del comma 3, numero 1); tale quota ammonta ad una percentuale pari alla percentuale di voti conseguita dal complesso delle medesime liste a livello nazionale calcolata sulla differenza fra il numero totale dei seggi da assegnare in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza e quella conseguita dalle liste ammesse ai sensi del numero 6) senza l'attribuzione del premio medesimo. La quota riservata di seggi viene assegnata alle liste che non abbiano conseguito la quota di consensi di cui all'articolo 81, comma 1, numero 3, lettera a) dividendo la cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse per numeri interi successivi sino al totale dei seggi riservati in palio, disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente e attribuendoli nell'ordine alle liste con i quozienti più alti; il seggio è attribuito alla lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. La parte restante dei seggi è distribuita fra le liste ammesse ai sensi del numero 6) secondo le modalità di cui al numero 9).