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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.41. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/01/2014  [ apri ]
1.41.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'articolo 3 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella B Camera sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.
  3. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.  400, alla determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione in modo che non superino mai il massimo di quattordici seggi, sulla base dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n.  276, in quanto applicabili.
  4. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, sentito il parere dei presidenti dei gruppi parlamentari.
  5. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
  6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere».