Al comma 16, lettera a), capoverso numero 2), dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno l'1 per cento del totale dei voti validamente espressi;
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 2) dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali inserire le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno l'1 per cento del totale dei voti validamente espressi.
Al comma 9, aggiungere in fine la seguente lettera:
c) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti, uno di genere maschile e uno di genere femminile.
Conseguentemente, al comma 12, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:
«6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste dei candidati nei collegi plurinominali i candidati dello stesso genere presenti nell'elenco di candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo;
6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura successiva, alle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis».