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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.403. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/01/2014  [ apri ]
1.403.

  Al comma 16, lettera a), capoverso numero 2), dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi;

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 2) dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali inserire le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi.

1.403.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 4, il comma 2, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dai seguenti: «2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Qualora l'elettore esprima due voti di preferenza, essi devono riguardare due candidati di sesso diverso compresi nella stessa lista, pena l'annullamento del voto di preferenza.
  2-bis. I voti di preferenza si esprimono indicando i candidati prescelti a fianco del contrassegno di lista;

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 19, comma 1, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957«, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato, inoltre, può accettare la candidatura in più di una circoscrizione;
   al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «accanto a ognuno di essi devono essere tracciate le linee orizzontali necessarie per esprimere le preferenze»;
   dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. All'articolo 58, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: « lista prescelta» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e, con la stessa matita indica i voti di preferenza «;
15-ter. All'articolo 59, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «L'elettore può manifestare la preferenza solo per i candidati della lista da lui votata»;
  15-quater. Dopo l'articolo 59, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è inserito il seguente:
  «Art. 59-bis – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite linee orizzontali tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
  3. Sono, comunque, valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.
  4. Non sono valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.
  5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o entrambe le preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o entrambe le preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso, invece, che i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse il voto è nullo. Nel caso in cui il numero di preferenze sia espresso in eccedenza rispetto a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, il voto è nullo»;
  15-quinquies. All'articolo 71, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato compreso nelle liste presentate nella circoscrizione. La cifra elettorale individuale di ciascun candidato è rappresentata dalla somma dei voti dei voti di preferenza espressi in favore del candidato nelle sezioni elettorali comprese nella circoscrizione»;
   b) al numero 2), dopo le parole: «voti di lista» sono inserite le seguenti: «e dei voti di preferenza»;
  15-sexies. All'articolo 77, comma 1, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista»;
   dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. All'articolo 84, comma 1, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione« sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di cifre elettorali individuali è proclamato eletto il candidato più giovane per età»;
   al comma 21, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il secondo periodo.