Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. All'articolo 19 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale, pena la nullità dell'elezione. È ammessa la candidatura in liste con il medesimo contrassegno, in un numero di collegi plurinominali non superiore alla metà del totale.».
Conseguentemente, sopprimere il comma 17.