Apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1 comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente;
“2-bis. L'elettore può esprimere, in ogni collegio plurinominale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata, nelle apposite righe tracciate accanto a ciascun nome. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza”;
4-ter. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: “Qualora un candidato ottenga un numero di preferenze ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis almeno pari al totale dei voti ottenuti dalla lista nel collegio plurinominale, diviso il numero dei candidati assegnati al collegio medesimo più uno”»;
b) all'articolo 2, comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. L'elettore può esprimere, in ogni collegio plurinominale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata, nelle apposite righe tracciate accanto a ciascun nome. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
c) all'articolo 2, dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 17, comma 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993 dopo le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono aggiunte le seguenti: «un candidato ottenga un numero di preferenze ai sensi dell'articolo 11, comma 3-bis almeno pari al totale dei voti ottenuti dalla lista nel collegio plurinominale, diviso il numero dei candidati assegnati al collegio medesimo più uno».