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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.319. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/01/2014  [ apri ]
1.319.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, dopo la parola: ballottaggio inserire le seguenti: da tenersi solo nel caso in cui la percentuale dei voti validi delle liste o coalizioni di liste ammesse al secondo turno, sia complessivamente pari ad almeno il 50 per cento dei voti validi, anche sommando i voti validi delle eventuali liste apparentate.

  Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 14 ter» sopprimere la parola: non e aggiungere in fine il seguente periodo: Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 16 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione del seggi limitatamente alla quota percentuale del premio di maggioranza.