Al comma 1, capoverso Articolo 1, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita per il cinquanta per cento del totale dei seggi in palio, con arrotondamento all'unità superiore in collegi uninominali e per la restante parte in collegi plurinominali indicati nella Tabella B allegata al presente Testo unico;
Conseguentemente: all'articolo 1 comma 1, capoverso Articolo 1, comma 2, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'elettore può esprimere, in ogni collegio plurinominale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata, nelle apposite righe tracciate accanto a ciascun nome. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»;
c) all'articolo 2 comma 1, capoverso comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita per il cinquanta per cento del totale dei seggi in palio, con arrotondamento all'unità superiore in collegi uninominali e per la restante parte in collegi plurinominali indicati nella Tabella B allegata al presente Testo unico».
d) all'articolo 2, comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. L'elettore può esprimere, in ogni collegio plurinominale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata, nelle apposite righe tracciate accanto a ciascun nome.