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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.310. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/01/2014  [ apri ]
1.310.

  Al comma 1, sostituire la parola, ovunque ricorra, plurinominali con la parola: uninominali;

  Conseguentemente:
   all'articolo 1, comma 2, sostituire: Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A con Il territorio nazionale è suddiviso in 475 collegi uninominali attribuiti con turno unico, i 155 seggi residui, ai quali accedono solo i partiti che abbiano superato la soglia di sbarramento nazionale del 4,5 per cento, vengono ripartiti sulla base del miglior risultato conseguito, in termini percentuali, nel collegio unico nazionale, cosiddetto premio di maggioranza;
   all'articolo 1, comma 3, sostituire la parola, ovunque ricorra, plurinominali con la parola: uninominali;
   all'articolo 1, comma 16, sostituire la parola, ovunque ricorra, plurinominali con la parola: uninominali;
   all'articolo 2, comma 1, sostituire la parola, ovunque ricorra, plurinominali con la parola: uninominali;
   all'articolo 2, comma 6, sostituire la parola, ovunque ricorra, plurinominali con la parola: uninominali;
   all'articolo 2, comma 8, sostituire la parola, ovunque ricorra, plurinominali con la parola: uninominali;
   all'articolo 1 dopo il comma 17 inserire il seguente:
  «Art. 17-bis. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957«, il comma 1 è sostituito dal seguente: »Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista ha ottenuto il miglior risultato in un collegio uninominale diverso da quello il cui seggio è rimasto vacante».
   sostituire la tabella «A» allegata alla presente legge con quelle di cui all'allegato unico della legge n. 277/1993;

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
  «Art. 3. – (Norma di delega per l'individuazione dei collegi uninominali). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei 475 collegi uninominali».