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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.111. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/01/2014  [ apri ]
1.111.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportare le seguenti modificazioni:
   a) aggiungere, in fine, il seguente comma: «Soltanto nel caso in cui nella sezione sia stato recapitato un plico contenente una sola scheda di voto anticipato di cui all'articolo 41-quinquies, schede in numero pari a quello degli scrutatori, del Presidente di sezione e del segretario del seggio non verranno siglate né timbrate»;
   b) dopo l'articolo 45 inserire il seguente:
  «Art. 45-bis1. Prima del rinvio di ogni ulteriore operazione elettorale, di cui all'articolo 45, ottavo comma, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione:
   a) apre, se presente, il plico della Prefettura contenente le schede votate anticipatamente;
   b) verifica se il votante le cui generalità sono riportate sulla busta esterna è presente sui registri elettorali;
   c) apre ogni busta esterna e verifica la consistenza e correttezza del modulo di accompagnamento;
   d) segna nel registro elettorale, nell'apposita casella, menzione dei votanti che hanno espresso il loro voto in via anticipata;
   e) ripone le buste contenenti le schede votate nell'urna in modo che vengano scrutinate con le altre, ad operazioni di votazione concluse.
  2. Se qualcuna delle verifiche di cui al presente articolo non dà esito positivo o se sono presenti più schede di voto anticipato da parte di uno stesso votante, il Presidente di seggio annulla la scheda e non pone menzione sul registro, sicché qualora il votante si presenti al seggio può esprimere nuovamente il proprio voto».