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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.66. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/01/2014  [ apri ]
1.66.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
   1-bis. Non sono altresì eleggibili i titolari di una partecipazione di controllo del capitale sociale di una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici o di una impresa che controlla una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici o colui che in proprio esercita una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici.
  Non sono eleggibili i titolari di una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 58 del 1998 in una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici o di una impresa che controlla una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici. Ai fini della disposizione di cui al presente comma è equiparata alla titolarità diretta la titolarità indiretta o la titolarità attribuita ad una società fiduciaria o ad un trust nonché il diritto di acquistare, a qualsiasi titolo, la titolarità anche tramite uno strumento finanziario, tipico o atipico, che incorpori o comunque attribuisca la titolarità della partecipazione o il diritto di acquistare la partecipazione.
  Dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al presente comma, se le situazioni giuridiche non sussistono al momento dell'elezione, ma sopravvengono, opera la immediata incompatibilità e la decadenza dall'ufficio.