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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.98. in Assemblea riferita al C. 2994-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2015  [ apri ]
1.98.

  Sostituire il comma 129 con il seguente:
  129. Dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge, l'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

Articolo 11.
(Comitato per la valutazione dei docenti).

  1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituto il Comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato «Comitato».
  2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
   a) due docenti dell'istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
   b) un rappresentante dei genitori.

  3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:
   a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
   b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;
   c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale.
   d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.

  4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
  5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del tutor di cui al comma 3 dell'articolo 9.
  6. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501.

ex 1. 115.