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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.89. in Assemblea riferita al C. 2994-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2015  [ apri ]
1.89.

  Al comma 113, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente: ”Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti:
    a) i contenuti della eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per il cui superamento è stabilita la soglia di punteggio di 7/10 o equivalente, e le eventuali esenzioni dalla prova medesima a seguito del possesso di abilitazioni a seguito della frequenza di percorsi a numero programmato e con prova selettiva di accesso ovvero di precedente idoneità concorsuale;
    b) le prove concorsuali e i relativi programmi;
    c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera b), per ciascuna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente;
    d) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del relativo punteggio;
    e) la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici.

  Conseguentemente, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 1 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati ed è abrogata la lettera h).

ex 1. 102.