stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.69. in Assemblea riferita al C. 2994-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2015  [ apri ]
1.69.

  Al comma 95, primo periodo, sostituire le parole da: un piano straordinario fino alla fine del comma, con le seguenti: , secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 19 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'anno scolastico 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 96 con il seguente:

  96. Sono assunti a tempo indeterminato, entro il 1o settembre 2015, nel limite dei posti di cui al comma 95:
   a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
   b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
   c) i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento;
   sostituire il comma 98 con il seguente:
  98. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 96 sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti di cui al comma 95;
   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti di cui al comma 95;
   c) i soggetti di cui alla lettera c) del comma 96 sono assunti nel limite dei posti vacanti e disponibili che residuano dalle fasi precedenti;
   dopo il comma 98 aggiungere i seguenti:
  98-bis. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.
  98-ter. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c) del comma 9, sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale;
   al comma 102 sopprimere il terzo periodo.

ex 1. 79.