stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.65. in Assemblea riferita al C. 2994-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2015  [ apri ]
1.65.
inammissibile

  Al comma 95, sostituire le parole: Per l'anno scolastico 2015/2016 con le seguenti: Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

  Conseguentemente:
   al comma 96, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di ogni provincia. A tal fine, gli Uffici scolastici territoriali provvedono, entro il 30 giugno 2015, alla costituzione di una nuova graduatoria provinciale valida esclusivamente per il reclutamento, da ottenere mediante l'incrocio a pettine delle graduatorie di seconda fascia di ogni istituto del territorio, distinte per ordine e grado di scuola e per singola classe di concorso. I docenti abilitati dopo tale data potranno fare domanda di inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017;
   al comma 97, secondo periodo, sostituire le parole: I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 con le seguenti: I soggetti che appartengono a due o a tutte le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 96;
   sostituire il comma 98 con il seguente: In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate.

  Nell'anno scolastico 2015/2016:
   a) i vincitori e gli idonei sono assunti, nell'ambito della Regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite della metà posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale;
   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite della metà dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
   c) gli iscritti nelle graduatorie d'istituto di cui alla lettera c) del comma 96 sono assunti in coda alle assunzioni di cui alle lettere a) e b) sui posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine delle relative fasi.

  A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 gli iscritti nelle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 96, sulla base dei posti vacanti determinati dai pensionamenti, saranno assunti in subordine alla graduatoria di cui alla lettera b) nel limite della metà dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, e, per la restante parte nel limite della metà dei posti di cui alla lettera a). In caso di esaurimento delle graduatoria di cui alle lettere b) e c) si procederà allo scorrimento dei posti per gli iscritti di cui alla lettera a);
   al comma 100, terzo periodo, sostituire le parole: non si procede all'assunzione con le seguenti: si procede all'assunzione l'anno scolastico successivo;
   dopo il comma 101, aggiungere il seguente:
  101-bis. A decorrere dal giugno 2016 le graduatorie di cui al comma 2, lettera a) perdono efficacia ai fini dell'assunzione. Gli eventuali vincitori residui di cui al comma 4, lettera a) confluiscono, entro il 31 maggio 2016, nella terza fascia delle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2;
   al comma 105, sostituire le parole: A decorrere dal 1o settembre con le seguenti: A decorrere dal 1o settembre 2018, solo se esaurite, e conseguentemente sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere b) e c);
   al comma 106 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere usate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/2020 sono costituite su base provinciale;
   al comma 109, sostituire il primo capoverso con il seguente: A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale;
   dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
  204-bis. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016.

ex 1. 81.