Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno accademico 2012-2013 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo».
Conseguentemente:
al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo regionale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed gli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2»;
al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«d) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati».
al comma 12, aggiungere infine il seguente periodo: In sede di prima applicazione, a decorrere dal 1o settembre 2015, la procedura concorsuale prevederà una riserva di posti per il personale abilitato con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che non hanno i requisiti di cui all'articolo 2 lettera c)».