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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.333. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
8.333.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: vincitori, aggiungere le seguenti: e gli idonei, ad aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
  12-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  12-quater. Agli ulteriori relativi oneri si provvede anche per quota parte mediante corrispondente riduzione lineare pari a 700 milioni annui delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
   all'articolo 7, sopprimere il comma 7,
   all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3,
   sopprimere l'articolo 11,
   all'articolo 24, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, commi da 12-bis a 12-quater.