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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.322. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
8.322.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: vincitori, aggiungere le seguenti: e gli idonei ,ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 o che sono risultati idonei ai concorsi di cui al comma precedente, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con Decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge.
   b) dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
  12-ter. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
   c) all'articolo 7, sopprimere il comma 7;
   d) all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3;
   e) sopprimere l'articolo 11;
   f) all'articolo 24, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, commi da 12-bis a 12-ter.