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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.277. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
8.277.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno accademico 2012-13;

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 4 con il seguente:

In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui ai decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate. Nell'anno scolastico 2015/2016:
   a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;
   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
   c) gli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2 sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, secondo l'ordine di punteggio conferito dalla tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014;
   d) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2;
   al comma 5, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b), c) e d);