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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.208. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
8.208.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

  1. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, inclusi nelle GAE, abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato di oltre 36 mesi per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti ivi compreso il sostegno.
  2. Analogamente con decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA sui posti liberi tramite l'istituzione di un organico funzionale.
  3. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 31 maggio 2015 ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud; relativamente ai posti Ata è finalizzato all'apertura delle scuole al territorio, all'integrazione degli alunni disabili con riferimento all'assistenza di base e all'estensione della figura dell'assistente tecnico nella scuola del primo ciclo.
  4. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.
  5. Con apposito decreti ministeriali sarà indetto entro l'entrata in vigore della presente legge un TFA speciale per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.
  6. Nella fase di transizione verso il nuovo sistema di formazione iniziale [vedi articolo 21 comma 1 punto c)], si prevede il mantenimento del TFA al fine di consentire a chi è già laureato/laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.
  7. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei Decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.
  8. Terminata la fase transitoria del piano pluriennale il reclutamento avverrà per pubblico concorso indetto con decreto ministeriale.

ident. 8.193.