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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.153. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
8.153.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 lettera a), sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: gli iscritti;
   b) al comma 4 lettere a) e c), sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: gli iscritti alle graduatorie di merito;
   c) sostituire il comma 9 con il seguente: Sono esclusi dal piano straordinario di assunzioni i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro, e non oltre, il 30 giugno 2015.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole: 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, 2.012,93 milioni nell'anno 2020, 2.058,50 milioni nell'anno 2021, 2.104,44 milioni nell'anno 2022, 2.150,63 milioni nell'anno 2023, 2.193,85 milioni nell'anno 2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dall'anno 2025, con le seguenti 559,18 milioni nell'anno 2015, 1.891,35 milioni nell'anno 2016, 1.907,70 milioni nell'anno 2017, 1.954,60 milioni nell'anno 2018, 1.998,20 milioni nell'anno 2019, 2.062,93 milioni nell'anno 2020, 2.111,50 milioni nell'anno 2021, 2.159,44 milioni nell'anno 2022, 2.207,63 milioni nell'anno 2023, 2.252,85 milioni nell'anno 2024 e 2.294,60 milioni a decorrere dall'anno 2025;
   b) all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) quanto a 15.000.000 euro per l'anno 2015, a 38.000.000 euro per l'anno 2016, a 42.000.000 euro per l'anno 2017, a 45.000.000 euro per l'anno 2018, a 47.000.000 euro per l'anno 2019, a 50.000.000 euro per l'anno 2020, a 53.000.000 euro per l'anno 2021, a 55.000.000 euro per l'anno 2022, a 57.000.000 euro per l'anno 2023, a 59.000.000 euro per l'anno 2024 e a 61.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle medesime tipologie di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.