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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.109. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
8.109.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

  1. Per gli anni scolastici 2015-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle singole istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.
  2. Il piano quinquennale di cui al comma 1 è funzionale all'attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e viene realizzato a seguito dell'adozione delle seguenti misure:
   a) con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria su base regionale per ciascuna classe di concorso o grado, in sostituzione delle graduatorie ad esaurimento istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1 comma 605 lettera c) e successive modificazioni, valida per le immissioni in ruolo e in cui confluiscano tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, potrà optare per una sola regione in cui richiedere l'immissione in ruolo.
  La graduatoria ad esaurimento su base regionale è valida per l'immissione in ruolo in tutte le province della Regione in cui le classi di concorso risultino esaurite.
  Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, può indicare una sola preferenza in merito alla provincia in cui richiede l'immissione in molo. Il rifiuto da parte del docente dell'immissione in ruolo in una provincia diversa da quella selezionata all'atto dell'iscrizione non comporta la perdita del diritto di permanenza nella suddetta graduatoria.
  Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 agosto 2019 sono iscritti a pieno titolo nella graduatoria regionale.
   b) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria provinciale dei docenti abilitati esclusi dalle Graduatorie ad esaurimento regionali di cui alla lettera a) e in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o che lo conseguano entro il 31 agosto 2019, aggiornata con cadenza triennale, in cui confluiscono tutti i docenti abilitati. Tale graduatoria è valida ai fini del reclutamento, in subordine all'assorbimento della graduatoria ad esaurimento su base regionale di cui alla lettera a) del presente comma.
   c) l'iscrizione nella graduatoria regionale valida per le immissioni in ruolo di cui alla lettera a) del presente comma e l'iscrizione alla graduatoria provinciale dei docenti abilitati di cui alla lettera b) del presente comma, avviene a seguito di un censimento di tutti gli attuali iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e di tutti i docenti in possesso del titolo dell'abilitazione all'insegnamento.

  Il censimento è svolto mediante la compilazione di un questionario, in cui gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto indicano il numero di giorni di servizio prestato, l'eventuale contemporaneo svolgimento di un'altra professione e la classe di concorso in cui risultino abilitati. Il questionario contiene infine una richiesta circa la volontà del docente di accettare l'immissione in ruolo nella propria classe di concorso e l'indicazione della regione e della provincia in cui richiedere l'immissione in ruolo. Possono presentare formale richiesta di iscrizione nella Graduatoria regionale e nella Graduatoria Provinciale dei docenti abilitati solo i docenti che forniscano risposta al questionario.
  All'esito del censimento il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, previa pubblicazione dei dati raccolti, attiva percorsi abilitanti nelle sole classi di concorso in cui il fabbisogno del sistema nazionale d'istruzione non possa essere soddisfatto dal personale iscritto nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli.

  3. Sono assunti a tempo indeterminato, conseguentemente all'approvazione delle misure di cui al comma 2:
   a) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
   b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera a), comma 2 del presente articolo;
   c) i docenti iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie Provinciali dei docenti abilitati di cui alla lettera b), comma 2, del presente articolo;

  4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;
   b) gli iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo sono assunti, nell'ambito della regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedano l'abilitazione;
   c) i docenti iscritti nelle Graduatorie Provinciali di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, sono assunti in subordine rispetto al personale docente di cui alla lettera b) del presente comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera b) del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.
  5. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/15.
  6. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.

Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione. Al temine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c), comma 3 del presente articolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. 11 superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale.

  Conseguentemente dopo il comma 3 dell'articolo 24 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato;

  3-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.

  3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  3-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

  3-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  3-octies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».