stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.1011. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
8.1011.

  Apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 2, le parole: Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli albi territoriali di cui all'articolo 7, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti parole: Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1 sono effettuate sulla base degli albi territoriali di cui all'articolo 7, nei quali sono iscritti;
   2) al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti lettere:
   b-bis) i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto che abbiano maturato almeno 36 mesi di servizio o almeno tre (3) incarichi annuali, conferiti dai rispettivi ambiti territoriali, nonché gli idonei del concorso del 2012 inseriti nelle graduatorie di merito;
   b-ter) i docenti afferenti alle seguenti categorie, non ricompresi nelle precedenti lettere: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del DM 10 settembre 2010, n. 249, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; docenti inseriti nelle graduatorie di merito de ! concorso a cattedra di cui al DDG 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria; docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. È altresì consentito l'inserimento con riserva a coloro che, pur non avendo ancora concluso il percorso abilitante, risultino iscritti ad uno dei percorsi abilitanti di cui al citato DM 249 del 2010 e al DDG n. 58 del 25 luglio 2013. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definisce con proprio decreto le modalità di attribuzione dei punteggi per le categorie inserite nella presente lettera;
   3) al comma 4, lettera c), dopo le parole: fasi precedenti inserire le seguenti parole: i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto che abbiano maturato almeno 36 mesi di servizio o almeno tre (3) incarichi annuali conferiti dai rispettivi ambiti territoriali;
   4) al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: in caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione sono soppresse;
   b) le parole: e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno sono sostituite dalle seguenti parole: e optare per la scelta, nell'ambito della classe di concorso di pertinenza, tra posto comune e posto di sostegno, ove disponibile;
   c) le parole: e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado dì istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio dando priorità al grado di istruzione superiore. sono sostituite dalle seguenti parole: , A parità di punteggio, è data priorità al grado di istruzione per cui si possiede maggiore punteggio.;
   d) le parole: in caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione sono soppresse.
   5) al comma 7, le parole da: Le disponibilità di posti sopravvenute fino a: fabbisogni di cui all'articolo 2. Sono sostituite dalle seguenti parole: Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione sono messe a disposizione per il completamento delle assunzioni dalle graduatorie di cui al comma 2, lettera b).