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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.31. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
7.31.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Al fine di migliorare l'offerta formativa e la qualità didattica e consentire una più equa distribuzione nelle classi degli alunni e degli studenti, il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato, delle risorse disponibili e tenendo presente le disponibilità logistiche, è tenuto a diminuire il numero di alunni per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, adeguandosi ai seguenti parametri:
   a) le classi di scuola primaria sono, di norma, costituite da non più di 25 bambini e non meno di 10;
   b) le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, da non più di 25 e non meno di 15 alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza possono essere ripartite, tra le classi parallele della stessa scuola o sezione staccata, purché siano di entità non superiore ad uno o, eccezionalmente, due alunni per classe; si procede, peraltro, alla formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti sia inferiore a 30;
   c) le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di regola, con non meno di 25 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi prime che funzioneranno nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 25 il numero prevedibile di alunni iscritti. Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono distribuite tra le classi dello stesso istituto, scuola, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire ad istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le richieste eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 28 studenti per classe; si costituisce un'unica classe quando le iscrizioni previste siano meno di 30;
   d) le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 16 alunni.