Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Al fine di migliorare l'offerta formativa e la qualità didattica e consentire una più equa distribuzione nelle classi degli alunni e degli studenti, il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato, delle risorse disponibili e tenendo presente le disponibilità logistiche, è tenuto a diminuire il numero di alunni per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e alla legge 10 febbraio 2000, n. 30 in materia.