Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nelle classi frequentate da alunni con disabilità non possono essere presenti più di un alunno certificato con disabilità grave o più di due alunni certificati con disabilità non grave.