Al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: nonché di scuole collocate nelle carceri, nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche o ancora nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.