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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.55. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
6.55.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli Uffici scolastici regionali, sentiti i competenti organi regionali e le rappresentanze dei Comuni, definiscono l'ampiezza degli albi territoriali in relazione alla:
   a) popolazione scolastica che non può superare 20.000 alunni;
   b) vicinorietà delle Istituzioni Scolastiche;
   c) caratteristiche geografiche del territorio.

  Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell'iscrizione negli albi territoriali e di proposta dell'incarico da parte del dirigente scolastico di cui al comma 2, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all'atto della quale anche i docenti in questione sono iscritti negli albi di cui al presente comma. Sono iscritti agli albi territoriali i docenti degli organici provinciali che al 1 settembre 2015 risultano sopranumerari.

  Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: al comma 4 con le seguenti: al comma 3-bis.

  Conseguentemente all'articolo 7 sopprimere il comma 4.