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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.3000. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2015  [ apri ]
6.3000.
approvato

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 31 marzo 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le Regioni e gli Enti Locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, di norma inferiori alla provincia, considerando:
   d) la popolazione scolastica;
   e) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
   f) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole in carcere, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in essere.

  3-bis. Per l'anno scolastico 2015-2016 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale.
  3-ter. Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia, determinato sulla base del fabbisogno indicato nel piano triennale dell'offerta formativa, è ripartito tra gli ambiti territoriali. Per l'anno scolastico 2015-2016 l'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto e quello per il potenziamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al precedente comma 2, nel limite massimo di cui all'articolo 24, comma 1, della presente legge.
  3-quater. Gli Uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale.
  3-quinquies. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca emana apposite linee guida riguardanti i principi di governo delle reti e di definizione degli accordi di rete.
  3-sexies. Gli accordi di rete individuano:
   5. I criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, anche in ordine a insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
   6. I piani di formazione del personale scolastico;
   7. Le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
   8. Le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

  3-septies. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola nonché degli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.
  3-octies. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016-2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall'anno scolastico 2016-2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 4;
   all'articolo 7, sopprimere il comma 4.

Il Relatore
6.3000.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 31 marzo 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le Regioni e gli Enti Locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, di norma inferiori alla provincia, considerando:
   a) la popolazione scolastica;
   b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
   c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole in carcere, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in essere.

  3-bis. Per l'anno scolastico 2015-2016 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale.
  3-ter. Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia, determinato sulla base del fabbisogno indicato nel piano triennale dell'offerta formativa, è ripartito tra gli ambiti territoriali. Per l'anno scolastico 2015-2016 l'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto e quello per il potenziamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al precedente comma 2-quater, nel limite massimo di cui all'articolo 24, comma 1, della presente legge.
  3-quater. Gli Uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale.
  3-quinquies. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca emana apposite linee guida riguardanti i principi di governo delle reti e di definizione degli accordi di rete.
  3-sexies. Gli accordi di rete individuano:
   1) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, anche in ordine a insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
   2) i piani di formazione del personale scolastico;
   3) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
   4) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

  3-septies. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola nonché degli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.
  3-octies. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016-2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall'anno scolastico 2016-2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 4;
   all'articolo 7, sopprimere il comma 4.

Il Relatore