stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.2000. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
6.2000.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia, che per l'anno scolastico 2015-2016 comprende l'organico di fatto e di diritto e quello per il potenziamento, è ripartito tra gli ambiti territoriali di cui al comma 3-bis e, successivamente, alle singole istituzioni scolastiche.
  3-bis. Il dirigente scolastico effettua le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d'istruzione di appartenenza. Al fine di di garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, il monte orario annuale destinato al potenziamento potrà essere impiegato in sostituzioni temporanee per non oltre il 50 per cento.
  3-ter. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso, tipologie di posto. Fermo restando che per l'anno scolastico 2015-2016 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale, entro il mese di marzo 2016 gli uffici scolastici regionali, di concerto con i competenti organi regionali e le rappresentanze dei Comuni, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, di norma inferiori alla provincia, considerando:
   a) la popolazione scolastica, tenuto conto anche di specifiche situazioni o esperienze territoriali già in essere;
   b) vicinorietà delle istituzioni scolastiche;
   c) caratteristiche del territorio anche in ordine alle specificità delle aree interne montane e delle piccole isole;

  3-quater. Il personale già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarietà presso la scuola di appartenenza. Il personale docente degli organici provinciali che al 1o settembre 2016 risulta sovranumerario presenta domanda per l'attribuzione ad un ambito territoriale della provincia. Dall'anno scolastico 2016-2017 la mobilità territoriale e professionale di tutto il personale opera tra gli ambiti territoriali.
  3-quinquies. Entro giugno 2016 le istituzioni scolastiche afferenti al medesimo ambito territoriale costituiscono apposita rete finalizzata alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione di comuni funzioni ed attività amministrative, alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale.
  3-sexies. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero dell'istruzione università e ricerca emana apposite linee guida per la definizione delle convenzioni.
  3-septies. Le convenzioni dovranno disciplinare:
   1) criteri per l'assegnazione di incarichi ai docenti afferenti alla rete, conformi alle norme antidiscriminatorie sul lavoro;
   2) criteri e modalità per l'attribuzione di incarichi su insegnamenti opzionali o specialistici o di coordinamento e progettazione funzionali ai piani dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche della rete;
   3) piani di formazione del personale docente e ATA;
   4) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
   5) forme e modalità per la pubblicità delle decisioni assunte e dei rendiconti delle attività svolte;
   6) principi di governo della rete.

  3-octies. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, gli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche pensionistiche, trattamento quiescenza e previdenza, progressioni e ricostruzioni di carriera, liquidazione del trattamento di fine rapporto del personale della scuola nonchè gli ulteriori atti non strettamente connessi al servizio dell'istituzione, possono essere svolti a livello di rete di scuole.

  Conseguentemente:
   all'articolo 7 sopprimere il comma 4.

Il Relatore