Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'organico dei posti comuni e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica nel piano triennale dell'offerta formativa.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui all'articolo 1e gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.
1-bis. L'organico dell'autonomia è funzionale alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa ed è impiegato per attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. È assegnato alle isitutizioni scolastiche sulla base del fabbisogno espresso nel piano triennale e nel limite delle risorse finanziarie disponibili.