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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.1002. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
6.1002.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'organico dell'autonomia, con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, è ripartito a livello territoriale e assegnato agli albi territoriali, suddivisi in sezioni per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto e successivamente, sulla base del fabbisogno espresso nei piani triennali dell'offerta formativa, è attribuito alle singole istituzioni scolastiche. Fatto salvo l'esperimento del preventivo piano di mobilità straordinaria di cui al comma 01 dell'articolo 8, i posti dell'organico dell'autonomia, sono coperti con il personale iscritto negli albi territoriali al quale il dirigente scolastico propone l'incarico. È comunque prevista la riserva dei posti da destinarsi alle operazioni annuali di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente ed educativo da definirsi in sede di CCNI e della Contrattazione decentrata regionale. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni. Esso gode del trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impiegato qualora sia superiore a quello già in godimento. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto inoltre ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che pone il divieto ai dirigenti scolastici di conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza.

  Conseguentemente, all'articolo 8, prima del comma 1, inserire il seguente:

01. Per l'anno scolastico 2015/2016, prioritariamente al piano di assunzioni di cui al Capo III, articolo 8 comma 1 del presente DDL, si procede ad un piano di mobilità territoriale e professionale straordinaria per tutti i docenti che risultano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono considerati utili ai fini della mobilità straordinaria tutti i posti vacanti o disponibili degli attuali organici di diritto, di fatto, nonché tutti i posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa dell'organico funzionale e dell'autonomia di cui al capo II, articolo 2 comma 3, al capo III, articolo 6 comma 1 e seguenti e al capo III articolo 8 comma 1 della presente legge. La mobilità avverrà secondo quanto previsto negli allegati C (ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO) e D (TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI) del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2015/2016. In ogni caso, qualora la costituzione dell'organico dell'autonomia e funzionale, di cui al capo II articolo 2 comma 3, al capo III articolo 6 comma 1 e seguenti e al capo III articolo 8 comma 1 della presente legge, dovesse avvenire in un momento successivo alla scadenza del termine utile ai fini delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2015/16, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 del suindicato CCNI si procederà alla riapertura della contrattazione ai fini del trasferimento sui nuovi posti disponibili, con priorità rispetto alle procedure di immissione in ruolo. Per gli anni scolastici 2016/17 e seguenti, prioritariamente alle immissioni in ruolo, verranno espletate le procedure di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo sui posti vacanti e disponibili anche dell'organico dell'autonomia e funzionale.