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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.09. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
6.09.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni concernenti l'istituzione dell'organico di rete).

  1. A far data dall'anno scolastico 2016/2017 l'organico dell'autonomia, ripartito tra i territori di competenza e assegnato ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7, è assegnato alle reti di scuole costituite in corrispondenza delle istituzioni scolastiche insistenti su ogni albo territoriale, la cui ampiezza è definita dagli uffici scolastici regionali.
  2. Con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, entro il 31 agosto 2016 sono istituite le predette reti di scuole, sentiti i dirigenti scolastici coinvolti, i quali costituiscono il Consiglio di dirigenza della rete, che assume i compiti assegnati al singolo dirigente scolastico dall'articolo 7 della presente legge. Le reti di scuole, altresì, assumono i compiti e le funzioni attribuite dall'articolo 2 alle singole istituzioni scolastiche.
  3. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono stabiliti i termini, le modalità e i criteri per la costituzione delle reti di scuola, dei suoi organi, nonché dell'organico di rete di cui al presente articolo.