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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.08. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
6.08.

  Dopo l'articolo 6 inserire i seguenti:

Art. 6-bis.
(Articolazione della professione docente nell'organico dell'autonomia).

  1. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente ordinario, docente esperto e docente senior, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata.
  2. Nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, quota parte della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 6 è destinata ai docenti esperti ed ai docenti senior. Tale quota parte è distribuita tra le regioni, le province e le istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. In prima applicazione, per ciascuna istituzione scolastica sono individuati due docenti esperti. Il numero di docenti esperti e senior è gradualmente incrementato, nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 11, sino alla concorrenza del quindici per cento della dotazione organica.
  3. L'incarico di docente esperto è riservato ai soggetti confermati nei ruoli a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma precedente. Il docente esperto è nominato dal dirigente scolastico, tenuto conto dei crediti maturati e del curriculum professionale, sentito il Collegio dei docenti. Ai soli docenti esperti possono essere attribuiti incarichi in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna, di orientamento, di placement per l'attivazione dell'alternanza scuola-lavoro, di tirocini extra-curriculari e dell'apprendistato, nonché di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. L'incarico, con la relativa indennità, ha durata triennale, è rinnovabile ed è incompatibile con la funzione di docente senior. In sede di prima attuazione, la designazione dei docenti esperti è effettuata dal dirigente scolastico su proposta del Collegio dei docenti, tenuto conto dei titoli didattici e dei titoli professionali e culturali, nonché dello svolgimento di incarichi e di funzioni strumentali all'insegnamento.
  4. Il docente senior è individuato dal dirigente scolastico, tenuto conto del curriculum professionale, nel limite dei posti di cui al comma 2. Il docente svolge funzioni di coordinamento in relazione agli aspetti organizzativi e progettuali dell'istituzione scolastica, a stretto contatto con il dirigente scolastico, nonché le funzioni proprie del profilo di appartenenza. La funzione, con la relativa indennità, ha durata triennale, è rinnovabile ed è incompatibile con quella di docente esperto.

Art. 6-ter.
(Progressione economica del docente).

  1. A decorrere dal 1o settembre 2015, le risorse destinate alla progressione economica per anzianità del personale docente, inclusa la retribuzione professionale docente, sono rese indisponibili a tal fine e sono destinate agli istituti contrattuali di cui al comma 4, all'esito della sessione negoziale ivi prevista. Dette risorse sono pari ad euro 16,7 milioni ed euro 272,8 milioni, rispettivamente per il periodo da settembre a dicembre 2015 e per l'anno 2016.
  2. A decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è annualmente determinata la somma corrispondente alla spesa che, a legislazione previgente, si sarebbe sostenuta per la progressione economica per anzianità del personale docente, inclusa la retribuzione professionale docente ed escluse le somme già attribuite al personale con gli istituti contrattuali di cui al comma 4. Tali somme sono rese indisponibili al fine citato, per essere destinate agli istituti contrattuali di cui al comma 4, all'esito della sessione negoziale ivi prevista.
  3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comitati di settore di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano indirizzi, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Scuola, in materia di progressione economica del personale docente, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2.
  4. Gli indirizzi di cui al comma 3 sono adottati nel rispetto dei seguenti vincoli e princìpi:
   a) la progressione economica per anzianità, attribuita al personale docente per valorizzare l'esperienza professionale maturata, è ricondotta al 30 per cento di quella sostenuta a legislazione previgente;
   b) alla valutazione positiva dell'efficacia dell'azione didattica e formativa, dell'impegno professionale nell'attuazione del piano dell'offerta formativa, dei titoli professionali acquisiti in servizio e del contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica corrisponde un incremento stipendiale stabile, nel limite della spesa annua complessiva pari, per ciascun anno, al 70 percento di quella sostenuta a legislazione previgente per la progressione economica per anzianità, detratte le risorse occorrenti per l'istituto contrattuale di cui alla lettera c). Detto incremento stipendiale ha natura retributiva, imponibile e pensionistica di trattamento fondamentale;
   c) ai docenti esperti e senior di cui all'articolo 6-bis, commi 3 e 4 della presente legge, è riconosciuta una indennità, avente natura di trattamento accessorio, non inferiore al 10 per cento dello stipendio caratteristico della posizione economica iniziale;
   d) il limite di spesa di cui alla lettera b) è ripartito tra le scuole in proporzione all'organico dei docenti. Ciascun dirigente scolastico attribuisce l'incremento stipendiale di cui alla medesima lettera b), nel limite della somma assegnata alla propria scuola, in occasione di ciascuna valutazione triennale di cui all'articolo precedente, ai docenti in servizio;
   e) l'incremento stipendiale di cui alla lettera b) è distinto in tre diverse fasce economiche, definite a livello nazionale. La fascia di importo maggiore non può essere inferiore al valore che si ottiene dividendo il limite di spesa nazionale di cui alla lettera b) per l'80 per cento dei posti dell'organico docente dell'autonomia, così da far sì che le risorse disponibili non siano sufficienti ad attribuire a tutto il personale detta fascia. Le fasce di importo inferiore non possono essere superiori al valore che si ottiene dividendo il medesimo limite di spesa per, rispettivamente, il 120 per cento e il 150 per cento dei posti dell'organico, così che le risorse disponibili siano superiori a quelle occorrenti nell'ipotesi di assegnare a tutto il personale tali fasce;
   f) le risorse di cui ai commi 1 e 2 eventualmente non utilizzate nel corso dell'anno di riferimento, anche se già assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi della lettera d), sono versate alle entrate dello Stato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, per essere assegnate, l'anno successivo, al fondo nazionale per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.
  5. Rimane ferma la ricostruzione di carriera prevista all'atto della conferma in ruolo del personale docente.