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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.54. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/05/2015  [ apri ]
5.54.
approvato

  Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
   g-bis: definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale tecnico amministrativo;
   g-ter: definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, fruizione o produzione di contenuti didattici digitali;
   g-quater: definizione dei criteri e delle finalità ai fini dell'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e circolazione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici;.

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 2, sopprimere la lettera m).

5.54.

  Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
   g-bis) definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale tecnico amministrativo;
   g-ter) definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, fruizione o produzione di contenuti didattici digitali;
   g-quater) definizione dei criteri e delle finalità ai fini dell'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e circolazione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici;.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sopprimere la lettera m).