Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Lotta alla dispersione scolastica).
1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.
2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti, opportunamente formati, che concorre alla progettazione e alla realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.
3. Nelle aree a forte disagio socio ambientale il numero di alunni per classe non deve essere superiore a venti.