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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.01003. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/05/2015  [ apri ]
5.01003.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica).

  1. È autorizzata la spesa, per l'anno scolastico 2015/2016, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti, di 3,6 milioni per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 per il programma di didattica integrativa di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
  2. L'assegnazione delle risorse, di cui al comma 1, alle istituzioni scolastiche, avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma pari 3,6 milioni di per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 marzo 2014 n. 23.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.