Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica).
1. È autorizzata la spesa, per l'anno scolastico 2015/2016, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti, di 3,6 milioni per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 per il programma di didattica integrativa di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
2. L'assegnazione delle risorse, di cui al comma 1, alle istituzioni scolastiche, avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma pari 3,6 milioni di per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 marzo 2014 n. 23.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.