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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.01001. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/05/2015  [ apri ]
5.01001.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Educazione al valore del cibo).

  1. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze degli studenti in merito al valore del cibo e dell'alimentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale sperimentale «educazione al valore del cibo», in sinergia con la programmazione europea e regionale.
  2. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche di primo grado promuovono, all'interno dei piani triennali di cui all'articolo 2 e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale «educazione al valore del cibo» di cui al comma 1.
  3. Il Piano nazionale «educazione al valore del cibo» persegue i seguenti obiettivi:
   a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze degli studenti in materia di educazione alimentare, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g);
   b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione;
   c) formazione e aggiornamento dei docenti per lo svolgimento continuativo delle attività di cui al presente comma, garantendo un approccio integrato tra alimentazione e ambiente e un approfondimento nel campo delle scienze alimentari e nella pedagogia alimentare;
   d) realizzazione di attività integrate di educazione alimentare e motoria, per favorire il wellness, sani stili di vita e il contrasto all'obesità e ai disturbi legati alla cattiva alimentazione;
   e) distribuzione di frutta, di prodotti ortofrutticoli e ortofrutticoli trasformati, nei sistemi di ristorazione scolastica, nonché mediante l'installazione di distributori automatici di prodotti frutta e latte all'interno degli istituti scolastici, in collegamento con i corrispondenti progetti europei;
   f) realizzare progetti e giochi didattici secondo l'approccio «imparare giocando», nonché attività informative, formative e divulgative relative:
    1) al legame tra alimentazione e cultura, storia e paesaggio tipici, con particolare attenzione agli aspetti legati alla dieta mediterranea;
    2) agli effetti e alle relazioni tra dieta equilibrata, salute pubblica e tutela dell'ambiente;
    3) al valore del cibo al fine di promuovere una crescente consapevolezza delle tematiche inerenti il mancato diritto di accesso universale al cibo, il contrasto allo spreco e la connessione tra alimentazione e produzione agricola.

  4. Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2.
  5. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche, anche in rete fra loro, possono dotarsi, dandone evidenza nei piani triennali di cui all'articolo 2, di laboratori attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti locali, università, associazioni, fondazioni, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
   a) realizzazione di laboratori della biodiversità, attraverso la coltivazione di varietà di piccole produzioni (ortofrutticole);
   b) realizzazione di laboratori di cucina didattica;
   c) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del Made in Italy, in base alla vocazione produttiva di ciascun territorio;
   d) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

  6. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nel presente articolo, nell'anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 15 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 7.