Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: Gli studenti, a partire dal quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, possono svolgere periodi di formazione propedeutici all'accesso ai corsi universitari a numero programmato previsti dall'ordinamento. Gli istituti scolastici svolgono l'attività di formazione in materia di accesso ai corsi di laurea a numero programmato attraverso l'attivazione di appositi corsi, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tali corsi possono essere svolti durante la sospensione delle attività didattiche.