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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.08. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/05/2015  [ apri ]
3.08.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione nelle città di Torino di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica).

  1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per t'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di si promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nelle città di Torino distretti scolastici sperimentali in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.
  2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di un speciale distretto sperimentale da determinare nella città di Torino. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino. Nell'ambito del distretto scolastico detto, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.
  3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:
   a) dalla nascita ai 3 anni di età;
   b) dai 3 ai 6 anni di età;
   c) dai 6 ai 12 anni di età;
   d) dai 12 ai 18 anni di età.

  4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nelle individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.
  5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al migliore funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
  6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.
  7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.
  8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.
  9. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.
  10. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.
  11. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.