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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.050. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/05/2015  [ apri ]
3.050.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Revoca e riassegnazione della quota capitaria in caso di trasferimento per disagio psico-fisico).

  1. Le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, assegnate direttamente agli istituti scolastici con periodicità quadrimestrale, secondo i criteri e i parametri al decreto ministeriale 1o marzo 2007, n. 21 e di cui al decreto ministeriale n. 351 del 21 maggio 2014 e da questi erogate, sono ripartite in base al numero degli alunni.
  2. Al termine del primo e del secondo quadrimestre le risorse assegnate per quota capitaria agli studenti che hanno richiesto, con nulla-osta, il trasferimento ad altro Istituto del sistema nazionale pubblico di istruzione per disagio psico-fisico sono revocate all'Istituto a cui l'alunno è iscritto e attribuite all'Istituto di destinazione. Al termine dell'anno scolastico, a seguito di verifica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che attesti il superamento del disagio psico-fisico e del contributo educativo formativo e motivazionale all'alunno, all'Istituto di destinazione sono assegnate risorse pari al doppio della quota capitaria medesima.