Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: i-bis) sperimentazione nei primi due anni di scuola secondaria di secondo grado, di modalità di valutazione che limitino la non ammissione all'anno successivo, al solo caso in cui il Consiglio di classe si esprima all'unanimità in tal senso; conseguente possibilità di ammettere gli alunni alla frequenza dell'anno successivo, in deroga alla vigente normativa, anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi in una o più materie.